Come piccole imprese, disporre di una liquidità sufficiente è essenziale. Se le fatture non vengono pagate, ciò comporta spesso difficoltà finanziarie per l'emittente della fattura. Se i debitori non rispondono ai promemoria di pagamento e ai solleciti e l'importo non viene pagato anche dopo ripetute richieste di pagamento, il creditore ha a disposizione come ultima opzione la procedura di esecuzione. In Svizzera l'esecuzione segue procedure chiaramente regolamentate.
Cos'è un'esecuzione?
Con un'esecuzione, i creditori incassano una somma di denaro in sospeso attraverso le vie legali, nel caso in cui nonostante i solleciti e i promemoria di pagamento, si ritrovino ad attendere il denaro che spetta loro. L'ufficio d'esecuzione pignora il reddito o gli oggetti del debitore. L'esecuzione avviene sempre sulla base della legge svizzera.
In questo articolo
- Qual è lo svolgimento generale di una procedura esecutiva?
- Come viene avviata un'esecuzione?
- Procedura esecutiva: svolgimento in 6 fasi
- Quali tipi di esecuzione esistono in Svizzera?
- Vale la pena intraprendere un'esecuzione?
- Prevenire le procedure esecutive con bexio
- FAQ: Domande frequenti sull'esecuzione
Qual è lo svolgimento generale della procedura esecutiva?
A partire da quando è utile avviare un'esecuzione? Come deve essere formulata una domanda d'esecuzione? A chi dev'essere indirizzata? E quali passi sono necessari quando il debitore presenta un'opposizione? Di base la procedura esecutiva è la medesima per tutti e tre i tipi di esecuzione, ma ciascun tipo ha i suoi requisiti giuridici. Il grafico mostra le singole fasi della procedura nella panoramica.
Come viene avviata un'esecuzione?
L'esecuzione può rappresentare un processo lungo e costoso senza garanzia di successo. Tuttavia, può valere la pena intraprendere un'esecuzione. Il procedimento viene avviato tramite comunicazione verbale all'ufficio di esecuzione competente o inoltrando la domanda di esecuzione. Successivamente il debitore riceve un precetto esecutivo da parte dell'ufficio di esecuzione.
Procedura esecutiva: svolgimento in 6 fasi
Di seguito mostriamo l'avvio di una procedura esecutiva passo dopo passo:
Passaggio 1: domanda d'esecuzione
L'esecuzione può essere promossa verbalmente, per iscritto o anche online presso l'ufficio di esecuzione competente. Qui trovi il modulo della domanda di esecuzione sull'esempio del Cantone di Zurigo (LEF, RS 281.1). Affinché sia valida, la domanda di esecuzione deve includere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- Nome e luogo di domicilio del creditore (e dell'eventuale persona delegata).
- Nome e luogo di domicilio del debitore (ed eventualmente del suo rappresentante legale).
- L'importo del credito in franchi svizzeri (per i crediti gravati da interessi, il tasso di interesse e la data a partire dalla quale si richiedono gli interessi).
La domanda di esecuzione deve essere firmata e inviata all'ufficio di esecuzione competente, tenendo conto rigorosamente del luogo. In linea di principio, il debitore viene perseguito nel luogo di esecuzione ordinario (art. 46 LEF). Il luogo di esecuzione ordinario è il luogo in cui si trova la residenza permanente del debitore. Per le persone senza domicilio fisso, l'esecuzione è intrapresa nel luogo di soggiorno corrente (art. 48 LEF).
Passaggio 2: precetto esecutivo
Una volta che l'ufficio di esecuzione ha ricevuto la domanda di esecuzione, emette il precetto esecutivo. Il precetto esecutivo è notificato al debitore per posta o tramite un ufficiale giudiziario. Il precetto esecutivo contiene le seguenti informazioni:
- Dati inerenti la domanda di esecuzione.
- La richiesta di pagamento dei debiti in sospeso incluse le pese di esecuzione entro 20 giorni.
- L'indicazione che il debitore ha il diritto di contestare il debito entro 10 giorni mediante opposizione.
- La comminatoria di continuazione dell'esecuzione nel caso in cui il debitore non rispetti il precetto esecutivo e non formuli opposizione.
Il debitore ha 10 giorni di tempo dal ricevimento del precetto esecutivo per richiedere al creditore la prova dell'ingiunzione di pagamento.
Passaggio 3: opposizione
Se il debitore non concorda, in tutto o in parte, con la richiesta del creditore, deve comunicarlo immediatamente alla consegna del precetto esecutivo oppure entro 10 giorni dalla notifica all'ufficio di esecuzione verbalmente o per iscritto. Ciò si definisce "formulazione dell'opposizione".
Non è obbligatoria una motivazione al fine di contestare il debito, a meno che il debitore non abbia già fatto fallimento in precedenza. In tal caso, il debitore è tenuto a dichiararlo esplicitamente nell'opposizione. Se non lo fa, l'opposizione decade (art. 265 e 265a LEF). L'opposizione presentata causa la sospensione dell'esecuzione, che può essere ripresa dal creditore solo se questi ottiene una decisione esecutiva (art. 79 LEF).
Fase 4: Rigetto dell'opposizione
Ai fini del rigetto dell'opposizione si prevedono tre opzioni:
- Processo civile di riconoscimento del debito o procedimento amministrativo (art. 79).
- Rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82f).
- Rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80f).
L'opzione che il creditore sceglie dipende dalle prove che può fornire a sostegno della sua richiesta. Ulteriori dettagli sulle possibilità di rigetto dell'opposizione sono disponibili qui.
Fase 5: domanda di rigetto dell'opposizione (domanda di continuazione)
Se l'esecuzione non viene sospesa da un'opposizione o da una decisione giudiziaria, il creditore, al più presto dopo i 20 giorni (ma non più tardi di un anno) successivi alla notifica del precetto esecutivo, può inoltrare la domanda di continuazione dell'esecuzione, anche definita domanda di rigetto dell'opposizione.
Fase 6: Denuncia o esecuzione
In base a ciò, l'ufficio di esecuzione (ai sensi dell'art. 38 par. 3), deciderà quale tipo di procedura applicare all'esecuzione, se il pignoramento o il fallimento.
L'ufficio di esecuzione emetterà ora la comminatoria di pignoramento o la comminatoria di fallimento in conformità alla procedura di esecuzione. Il prosieguo della procedura differisce leggermente nei due casi.
Maggiori informazioni sullo svolgimento di un'esecuzione sono disponibili qui.
Quali tipi di esecuzione esistono?
In Svizzera esistono tre tipi di esecuzione: l'esecuzione in via di pignoramento, la realizzazione di pegno o il fallimento. La procedura esecutiva è regolata dalla Legge federale sull' esecuzione e sul fallimento (LEF). La decisione in merito al tipo di esecuzione da impiegare spetta all'ufficio di esecuzione competente.
- Nell'esecuzione in via di pignoramento si ricorre al reddito o al patrimonio.
- Nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno si realizza un pegno, ad esempio una proprietà fondiaria.
- Nell'esecuzione in via di fallimento, l'intero patrimonio del debitore viene utilizzato come cosiddetta massa fallimentare per il pagamento collettivo.
Esecuzione in via di pignoramento
In caso di esecuzione in via di pignoramento, il reddito è pignorato principalmente allo scopo di saldare i debiti in essere. Se il reddito pignorato è insufficiente, il pignoramento sarà integrato con il patrimonio del debitore. Se anche a seguito del pignoramento del reddito e la realizzazione di tutte le attività emerge un saldo negativo, i creditori riceveranno un attestato di carenza dei beni.
Esecuzione in via di realizzazione del pegno
In caso di esecuzione in via di realizzazione di pegno, viene utilizzato un pegno depositato come garanzia (per esempio una proprietà fondiaria). Nel processo di realizzazione di pegno, si distingue tra ipoteca e pegno manuale. Se si tratta di una proprietà ai sensi dell'articolo 655 del Codice civile svizzero (ZGB), si parla allora di ipoteca. Tutti gli altri pegni sono considerati pegno manuale.
Esecuzione in via di fallimento
Alcuni debitori (ad esempio, i titolari di una ditta individuale, società per azioni, società a responsabilità limitata ecc.) sono soggetti, a condizione che siano iscritti nel registro di commercio, all'esecuzione in via di fallimento. Nell'esecuzione in via di fallimento l'intero patrimonio (anche noto con l'espressione massa fallimentare) del debitore viene liquidato per il pagamento collettivo di tutti i debiti in essere. Ciò non si applica a crediti come tasse, imposte o multe.
Vale la pena intraprendere un'esecuzione?
Questa domanda non può avere una risposta universale e dovrebbe essere esaminata in base alla situazione. È importante sapere che una procedura esecutiva non è gratuita. L'ammontare dei costi dipende dall'importo richiesto e può differire da un cantone all'altro. Pertanto, è consigliabile valutare in anticipo se vale la pena promuovere un'esecuzione. Se si tratta ad esempio di un importo in sospeso di CHF 4.99,non converrà avviare una procedura esecutiva complicata e dispendiosa in termini di tempo. Se invece si tratta di un importo elevato, che è essenziale per la tua azienda, è necessario avviare un'azione legale di esecuzione.
Affinché un'esecuzione abbia esito positivo, è necessario verificare in anticipo i seguenti punti:
- Hai provato a inviare solleciti di pagamento o promemoria per far pagare la fattura al debitore?
- Puoi documentare il tuo credito di pagamento?
- A quanto ammontano i costi di un'esecuzione rispetto all'importo della fattura in sospeso
- Puoi anticipare i costi di un'esecuzione senza che ciò ti arrechi problemi o ciò comporterebbe una perdita finanziaria per la tua azienda?
- Conosci il luogo di soggiorno del debitore per presentare un'esecuzione presso l'ufficio di esecuzione competente?
- Sei a conoscenza della situazione finanziaria del debitore? Ad esempio, se si è a conoscenza di una procedura di insolvenza, è probabile che l'esecuzione non abbia esito positivo e che l'avvio di tale procedura non valga la pena.
Prevenire le procedure esecutive con bexio
Anche se, ai sensi della legge svizzera, in caso di ritardo nel pagamento potresti avviare direttamente un'azione esecutiva, è bene prima esortare il debitore al pagamento mediante sollecito. Il procedimento di sollecito non solo è più semplice di un'esecuzione, ma anche più promettente. Spesso le fatture vengono semplicemente dimenticate e un promemoria di pagamento sotto forma di sollecito è spesso sufficiente ai fini del pagamento.
Non appena il debitore non avrà ancora provveduto al pagamento dell'importo della fattura, anche a seguito di un promemoria di pagamento, sarà possibile avviare la procedura di sollecito. Una procedura di sollecito consta solitamente di un primo e un secondo sollecito. Se l'importo è ancora in sospeso, è possibile avviare la procedura esecutiva.
In bexio è possibile definire in modo facile un sistema di sollecito automatizzato, che si avvia non appena una fattura non è stata saldata dopo la scadenza stabilita, per cui bexio si occupa della riconciliazione delle fatture scadute e invia automaticamente i solleciti.
I tuoi vantaggi:
- Nessuna verifica permanente delle fatture in sospeso.
- Nessuna compilazione manuale dei solleciti.
- I dati vengono acquisiti automaticamente e quindi non si verificano errori di scrittura.
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Domande frequenti sull'esecuzione
Sì. In linea di principio è consentito promuovere un'esecuzione – la legge non richiede che prima debba precedere un sollecito o una comminatoria di esecuzione. Ciò significa che chi chiede denaro a una persona o a un'azienda può avviare un'esecuzione anche senza precedente sollecito.
I costi variano da un cantone all'altro e dipendono anche dall'importo del credito. Per un importo inferiore a CHF 10’000 bisogna considerare un costo compreso tra CHF 50.e 100. Il creditore deve anticipare le spese del procedimento. Se l'esecuzione è valida dal punto di vista legale, l'importo viene incluso nella somma dovuta.
Le spese di esecuzione sono in linea di principio a carico del debitore (art. 68 par. 1 LEF). I costi devono comunque essere pagati in anticipo dal creditore, ma se il debitore può opporsi con esito positivo all'esecuzione, il creditore dovrà farsi carico di tutte le spese di esecuzione.
È possibile richiedere online un estratto del registro delle esecuzioni presso l'ufficio cantonale di esecuzione competente o richiederlo personalmente allo sportello delle esecuzioni. Questo documento contiene un estratto del registro delle esecuzioni. La tassa di un estratto ammonta a CHF 17.00 più spese di spedizione. Presso lo sportello delle esecuzioni è possibile pagare in contanti o con carta di debito.
Le esecuzioni non possono essere emesse durante le ferie di esecuzione e durante determinati orari (non prima delle 7:00 e non dopo le 20:00, né di domenica o in un giorno festivo riconosciuto dallo Stato). Anche motivi personali (come il servizio militare) possono rientrare nelle motivazioni di mancata notifica di un precetto esecutivo.
L'iscrizione di un'esecuzione è visibile per un periodo di cinque anni. Anche un procedimento di opposizione non consente la cancellazione dell'esecuzione. Sull'estratto del registro delle esecuzioni sono annotate tutte le esecuzioni degli ultimi cinque anni, e anche i crediti pagati rimangono visibili nel registro.
A partire dal ricevimento del precetto esecutivo, come debitore hai 10 giorni di tempo per formulare un'opposizione e contestare l'esistenza del debito. Per la continuazione del processo di esecuzione, il creditore deve poi dimostrare attraverso una domanda di rigetto dell'opposizione che il credito esiste effettivamente. Se il credito non è valido dal punto di vista legale, sarà tenuto a ritirare l'esecuzione.
Una fattura o un sollecito corrispondono a un'ingiunzione di pagamento. Se un creditore ha presentato una domanda di esecuzione presso l'ufficio di esecuzione, si parla di un'ingiunzione di pagamento (o di un'esecuzione). A partire dal ricevimento dell'ordine di pagamento, il debitore ha la possibilità di contestare il debito entro 10 giorni mediante opposizione. Tuttavia, non è necessario che contenga una motivazione per essere valida dal punto di vista legale.
Se si verifica un cambio di domicilio durante il procedimento, l'esecuzione deve essere proseguita nel nuovo domicilio. Determinante ai fini dell'esecuzione è il luogo in cui risiede il debitore. Tuttavia, se la procedura di esecuzione ha già raggiunto una determinata fase (ad esempio, un avviso di pignoramento), essa deve proseguire nel precedente luogo di esecuzione.
Se la procedura di esecuzione è contestata dal debitore, il creditore può proseguirla avvalendosi della domanda di rigetto dell'opposizione, per la cui presentazione ha a disposizione fino a un anno di tempo e per la quale può utilizzare un contratto tra le due parti come prova. In considerazione della domanda di rigetto dell'esecuzione, l'ufficio di esecuzione promuoverà l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento.
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